Il nuovo Decreto Legge n. 41 del 22.03.2021, predisposto dal Governo Draghi e denominato “Decreto Sostegni”, ha prorogato la sospensione dei termini per la notificazione di cartelle esattoriali e avvisi del Fisco. Tali adempimenti fiscali infatti, torneranno ad essere intimati solo dopo il 30 Aprile 2021, indicato quale temporaneo termine di scadenza per l’attuale stato di emergenza.
In aggiunta, lo STOP previsto per le notifiche degli atti della Riscossione, sarà accompagnato di fatto, dallo slittamento degli effettivi pagamenti, dal momento che i contribuenti raggiunti dalla cartella esattoriale, saranno chiamati alla cassa entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del suddetto termine di sospensione, eccettuati i casi di ricorsi per vizi formali o sostanziali.
A tal proposito, risulta oltremodo necessario analizzare ed approfondire le principali cause di nullità dell’atto con cui l’Agenzia delle Entrate notifica al contribuente la presenza di importi a suo debito, vantati dagli enti da essa rappresentati: la temuta cartella di pagamento.
Gli elementi essenziali che devono necessariamente essere presenti nel documento dell’Agente di Riscossione sono:
La descrizione dettagliata degli addebiti fiscali e il computo analitico degli interessi.
– La precisa istruzione delle modalità di pagamento e di proposizione di un eventuale ricorso.
– L’invito a pagare entro i successivi 60 giorni dal ricevimento.
– Il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica della cartella esattoriale.

Un approfondimento particolare riguarda poi l’obbligo di motivazione dell’avviso di pagamento.
Quest’ultimo infatti, deve indicare a pena di nullità i presupposti di fatto e di diritto da cui discende il proposito dell’ amministrazione di agire ai fini riscossivi.
Difatti, se il presupposto dell’azione amministrativa è un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o altro atto, questo deve essere obbligatoriamente allegato o gli estremi e riferimenti dello stesso, precisamente riportati.
Parimenti, l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, l’assenza di sottoscrizione della cartella, oltre alla grave irregolarità riscontrata nella notificazione della stessa cartella di pagamento, rappresentano vizi tali da inficiarne insanabilmente la validità.
Pertanto, in caso di ricezione di un documento esattoriale, sarà opportuno verificarne la legittimità in ordine alla sussistenza di tutti requisiti necessari, al fine di valutare l’opportunità di proporre apposito procedimento di impugnazione dinanzi all’Autorità Competente, entro 60 giorni dal ricevimento, di fatto interrompendo i termini per la formazione di un titolo esecutivo ai danni del contribuente solvente.

Articolo redatto a cura dell’Avv. Valeria Palumbo.