Fermo, 15.03.2019

Il Giudice del Lavoro di Fermo ha accolto il ricorso dei genitori di una minorenne residente nel fermano, condannando l’INPS all’erogazione dell’indennità di frequenza, oltre al pagamento delle spese di lite.

Il fatto: a Luglio 2016 veniva presentata domanda di erogazione dell’assegno di frequenza in favore dei minori invalidi; tale prestazione, ai sensi della l. 289/1990, viene attribuita ai minori di anni diciotto cui siano state riconosciute dalle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età. La famiglia veniva assistita in giudizio dallo Studio Legale Formica & Associati.

Nella relazione tecnica depositata il 18.9.2018, il C.T.U. rilevava a carico della minore istante un quadro patologico determinante difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, con decorrenza dalla data della domanda, affermando che “il riscontro di un disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) associato alla fattiva azione di supporto messa in atto da parte dell’ordinamento scolastico e della famiglia tendente al superamento delle emerse difficoltà del linguaggio, del calcolo e della letto-scrittura, insieme ad un percorso di riabilitazione psicologica attualmente in corso, consentono di ritenere individuabile, nel caso della giovane, la sussistenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.”

Il giudice di Fermo decideva la causa nell’udienza del 15.03.2019, con sentenza contestuale. In particolare, confermava la contraddittorietà della prima consulenza tecnica d’ufficio, la quale aveva negato la sussistenza dei presupposti “senza tener conto della rilevanza, anche ai fini della strutturazione della personalità, dell’apprendimento scolastico e del riflesso che la patologia di DSA certamente spiega sullo svolgimento dei compiti e delle funzioni della propria età. Accoglieva dunque il ricorso dei genitori della minore e per l’effetto dichiarava il diritto della stessa all’indennità di frequenza, con decorrenza dalla presentazione della domanda, condannando l’INPS a provvedere all’erogazione della relativa prestazione ed al pagamento delle spese di lite, nonché delle spese di C.T.U.

La causa è stata gestita congiuntamente all’Avv. Edoardo Marabini, responsabile del Dipartimento di Diritto Amministrativo dello Studio Legale Formica & Associati.