24.03.2020

Ai sensi dell’art. 1 lett. d) del d.p.c.m 22 marzo 2020, le attività funzionali alla prosecuzione di attività d’impresa “essenziali”, potranno proseguire oltre il 25 marzo 2020, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, e purché la Prefettura – con valutazione caso per caso e provvedimento motivato – non decida di sospenderle in quanto valuti tali attività come non funzionali all’esercizio di attività essenziali.
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L’emergenza sanitaria Covid-19 ha determinato la necessità di agire con decretazione e provvedimenti d’urgenza – spesso diversi per rango e natura – la cui sovrapposizione e successione cronologica lasciano fisiologicamente irrisolti numerosi quesiti di diritto. Da qui, l’opportunità di una rubrica che progressivamente chiarisca alcuni degli aspetti di maggiore problematicità giuridica della vicenda Covid-19.

Da ultimo, in particolare, il d.p.c.m. del 22 marzo 2020, nell’ottica di ulteriormente contenere la diffusione del virus e preservare la salute dei lavoratori, ha imposto la chiusura di attività produttive non essenziali.

Va tuttavia segnalato che il disposto dell’art.1 lett. d) del provvedimento consente la prosecuzione, anche oltre il 25 marzo, di “attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di cui all’allegato 1 (n.d.r. attività c.d. essenziali), nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali […]” — questi ultimi identificati nella l. 146/1990 — “[…] previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività produttive”.

Si tratta, quindi, di attività ausiliarie a quelle essenziali (filiere agroalimentari, farmaceutiche ecc…), oltre che ai servizi di pubblica utilità (gestione dei rifiuti, somministrazione di acqua, energia elettrica ecc…), e più in generale a tutti i servizi pubblici volti a garantire la tutela dei diritti fondamentali della persona, quali tra gli altri quello alla vita, alla salute, all’istruzione, alla sicurezza, alla libertà di comunicazione

Per la prosecuzione delle attività funzionali a quelle essenziali sarà dunque sufficiente la comunicazione al Prefetto, da rendere mediante moduli forniti dalla Prefettura stessa, e per la quale lo Studio Legale Formica & Associati presta specifica assistenza.

Le attività oggetto delle comunicazioni rese potranno però proseguire se ed in quanto la Prefettura – con valutazione caso per caso e provvedimento motivato – non decida di sospenderle poiché risulta insussistente il requisito della funzionalità alle attività essenziali.